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SERVIZI

MARCHI

Il marchio è un segno distintivo atto a distinguere i prodotti e servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

Possono costituire marchi d’impresa tutti i segni, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, le combinazioni o tonalità cromatiche, la forma del prodotto (purchè non sia imposta dalla natura stessa del prodotto, necessaria per ottenere un risultato tecnico o da un valore sostanziale al prodotto) o del suo confezionamento.

il marchio di prodotto è un segno che viene apposto su di un bene o sulla sua confezione; il marchio di servizio contraddistingue invece attività economiche di natura immateriale o comunque prive di supporto fisico. Uno stesso marchio può contraddistinguere sia prodotti che servizi. Ogni marchio, per poter essere registrato, deve indicare almeno una o più classi merceologiche, relative ai prodotti e/o ai servizi che il marchio stesso contraddistingue, elencate nel Sistema internazionale di Classificazione di Nizza che comprende 34 classi per i prodotti e altre 11 per i servizi.

Le tipologie di marchio più comunemente depositate sono:

– marchio denominativo: si tratta di un segno costituito da parole, combinazioni di parole, denominazioni, sigle, lettere, cifre (anche senza un significato compiuto) registrate in caratteri standard. Tale registrazione conferisce una tutela estesa a tutte le potenziali combinazioni cromatiche, forme e dimensioni del segno in oggetto.

– marchio figurativo: si tratta di un segno costituito esclusivamente da simboli, disegni, composizioni grafiche, figurative o astratte.

– marchio misto: si tratta di un segno composto sia da un aspetto denominativo che grafico.

Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o delle imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano uso con il suo consenso.

Il titolare di un marchio registrato ha il diritto di fare uso esclusivo del marchio stesso impedendo a terzi di utilizzare commercialmente un segno identico o simile applicato a prodotti o servizi identici, affini, o anche a prodotti o servizi non affini se il marchio gode di rinomanza.

Ai marchi registrati sono equiparati nel nostro ordinamento i marchi di fatto (marchi non registrati) con notorietà generale, costituiti quindi in virtù di uso effettivo di portata non meramente locale.

I principali requisiti di registrabilità di un marchio in Italia sono i seguenti:

novità: il marchio è nuovo se nessun segno identico o simile è già noto o registrato come marchio o segno distintivo di prodotti, servizi o aziende, se a causa di tale somiglianza insorge un rischio di confusione e/o associazione tra le aziende;

capacità distintiva: il marchio ha carattere distintivo se non è costituito esclusivamente da segni di uso comune, nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio, e/o da segni meramente descrittivi del prodotto o sevizio cui si riferiscono;

liceità: il marchio deve rispettare la legge, l’ordine pubblico e il buon costume, e non deve risultare ingannevole per il pubblico circa la provenienza geografica, la natura, la qualità dei prodotti o servizi cui si riferisce.

Per i marchi, così come per gli altri diritti di proprietà industriale, vige il principio della territorialità, per il quale diritto e relativa tutela sono limitati ad un determinato territorio. L’iter di registrazione di una domanda di marchio è disciplinato dalla normativa applicabile nell’ambito territoriale di riferimento.

Sulla base dell’estensione territoriale di relativo interesse, è possibile richiedere:

– la registrazione di un marchio nazionale dinanzi l’Ufficio Marchi del paese di interesse. La registrazione di un marchio nazionale conferisce un diritto di esclusiva nel singolo paese di interesse. In Italia, ad esempio, L’Ufficio competente è l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM), istituito presso il dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico.

– la registrazione di un marchio dell’Unione Europea, il cui iter si svolge dinanzi l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO). La registrazione di un marchio dell’Unione europea conferisce un diritto di privativa con valore unitario in tutti i 27 Paesi membri dell’Unione Europea;

– la registrazione di un marchio internazionale, la cui procedura si svolge di fronte all’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Industriale (WIPO). Tramite il marchio internazionale è possibile ottenere un insieme di marchi nazionali esteri autonomi. Per poter ottenere un vero e proprio diritto di privativa è necessario richiedere la tutela in almeno uno dei 130 paesi/regioni attualmente aderenti al Sistema di Madrid. Tale impianto offre maggiori benefici economici e procedurali rispetto ai singoli depositi nazionali.

Un marchio registrato ha validità di 10 anni a decorrere dalla data di deposito della domanda, ed è rinnovabile indefinitamente per periodi di 10 anni. I diritti legali decorrono dalla data di primo deposito.