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SERVIZI

Brevetti

Il brevetto (per invenzione o per modello di utilità) è un titolo in forza del quale viene conferito il monopolio temporaneo di sfruttamento sulla soluzione oggetto del brevetto stesso e consiste nel diritto esclusivo di realizzazione, esposizione, commercializzazione e transito nello Stato della soluzione oggetto del brevetto.

L’istituto brevettuale è nato per promuovere il progresso e lo sviluppo tecnico. Questo scopo è raggiunto attraverso due vie: la prima consiste nello stimolare l’attività creativa fornendo al titolare del brevetto il monopolio dello sfruttamento commerciale dell’invenzione nonché di vietare a terzi di produrlo, usarlo e metterlo in commercio, venderlo o importarlo e la seconda via consiste nel pubblicare dopo 18 mesi il testo del brevetto per promuovere lo sviluppo delle conoscenze tecniche.

Costituiscono oggetto di brevetto:

  • l’invenzione industriale: concerne le invenzioni nel campo della tecnica destinate ad avere un’applicazione industriale (durata 20 anni);
  • il brevetto per modello di utilità: concerne un nuovo modello di macchine o loro parti, strumenti utensili od oggetti già esistenti ai quali sono state conferite caratteristiche innovative idonee a migliorarne l’utilizzo (durata 10 anni);
  • le nuove varietà vegetali: concerne una varietà vegetale nuova, omogenea, stabile e diversa da altre già esistenti.

Sono soggetti a registrazione:

  • i disegni o modelli: concerne nuovi modelli o disegni che abbiano carattere individuale intesi a conferire un particolare aspetto in relazione a linee, forme, colori etcc.., a prodotti o parti di essi suscettibili di tali modifiche (durata 5 anni con possibilità di quattro proroghe per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di anni 25);
  • le topografie di prodotto a semiconduttori: consiste in una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati, rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori. In tale serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

Prolungano la durata dei brevetti (per quanto riguarda i medicinali):

  • i certificati di protezione complementare

Requisiti necessari per la concessione di un brevetto:

  • NOVITÀ: il trovato non deve essere già compreso nello stato della tecnica, cioè in tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in Italia o all’estero, prima della data del deposito della domanda di brevetto sia mediante descrizione scritta che orale, una utilizzazione o in qualsiasi altro mezzo;
  • ATTIVITÀ INVENTIVA: il trovato non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica per una persona esperta del ramo; tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla “particolare efficacia o comodità di applicazione” e, nel caso di modello o disegno, dallo “speciale ornamento”;
  • APPLICAZIONE INDUSTRIALE: il trovato deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale;
  • LICEITÀ: il trovato non deve essere contrario all’ordine pubblico e al buon costume.

Non sono peraltro considerate invenzioni:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali i programmi per elaboratori (per la registrazione dei software occorre rivolgersi alla S.I.A.E.);
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.