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Brevetti

Il brevetto (per invenzione industriale o per modello di utilità) è un titolo di proprietà industriale che conferisce al suo titolare un monopolio territoriale e temporaneo di sfruttamento dell’invenzione stessa. Tale privativa consiste nel diritto esclusivo di produrre, commercializzare, esporre e far transitare in un determinato Paese l’oggetto del brevetto.

Per “invenzione” si intende comunemente “la soluzione ad un problema tecnico ottenuta mediante un prodotto o mediante un procedimento”. Le leggi nazionali e internazionali in materia brevettuale, in generale, escludono dalla brevettabilità alcune categorie di soluzioni, come ad esempio:

  • le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici o per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale, sui quali non è eticamente accettabile istituire dei monopoli;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali ed i programmi per elaboratori (per la registrazione dei software occorre rivolgersi alla S.I.A.E.);
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

Un’invenzione per poter essere brevettabile deve soddisfare i seguenti requisiti di brevettabilità:

  • novità: l’invenzione è nuova se non è compresa nello stato della tecnica, ossia se non è mai stata identicamente divulgata al pubblico, prima della data di deposito della domanda di brevetto, in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi forma (scritta, orale, tramite una presentazione in fiera o congresso, tramite una vendita, o con qualsiasi altro mezzo);
  • attività inventiva: alla luce dello stato della tecnica, l’invenzione è inventiva se non è ovvia per l’esperto del ramo. Tale requisito è sostituito, nel caso di modello di utilità, dalla “particolare efficacia o comodità di applicazione”;
  • applicazione industriale: l’invenzione gode di applicabilità industriale se può essere fabbricata o utilizzata in qualsiasi genere di industria;
  • liceità: l’invenzione non deve essere contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

A ciascun inventore che abbia contribuito allo sviluppo dell’invenzione spetta il diritto morale inalienabile di esserne riconosciuto autore. Fatta salva la disciplina particolare prevista per le invenzioni dei dipendenti, il diritto patrimoniale derivante dal brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa. Tale diritto risulta trasferibile.

BREVETTO PER INVENZIONE INDUSTRIALE

L’ottenimento di un brevetto è subordinato ad una ricerca di anteriorità volta ad individuare eventuali documenti in qualche modo simili alla domanda depositata. Sulla base di tale ricerca viene poi valutata la sussistenza dei requisiti di brevettabilità. Al termine di tale procedura l’Ufficio competente emette un rapporto un rapporto di ricerca con annessa un’opinione scritta sulla brevettabilità dell’invenzione.

Il brevetto per invenzione industriale ha una validità limitata nel tempo ed è efficace in uno specifico ambito territoriale.

Tale diritto di privativa decorre dalla data di presentazione della relativa domanda e ha una durata di 20 anni. Una volta terminato il diritto di monopolio, l’invenzione diviene di pubblico dominio e può essere sfruttata da chiunque.

Gli ambiti territoriali di un brevetto sono:

– nazionale: un brevetto nazionaleconcesso, è valido soltanto nel singolo Stato in cui è stata depositata la domanda di brevetto. Ad esempio, con specifico riferimento all’Italia, è necessario depositare una domanda di brevetto presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM). In caso di concessione, il brevetto ha validità nel solo territorio italiano.

– regionale: L’ambito territoriale di un brevetto regionale è dato dall’insieme di più giurisdizioni regolamentate da specifiche Convenzioni. Le Convenzioni attualmente esistenti sono istituite presso i seguenti Uffici: l’EPO (European patent Office), EAPO (Eurasian Patent Organization), OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) e ARIPO (African Regional Intellectual Property Organization).

In particolare, ai sensi della Convenzione sul brevetto Europeo (EPC), è possibile depositare una domanda di brevetto, che, una volta concessa, può essere convalidata in un massimo di 45 Stati (39 Stati membri della Convenzione EPC, 1 Stato di estensione e 5 Stati di convalida). Il brevetto europeo, una volta concesso e convalidato nei paesi di interesse, produce gli stessi effetti che si otterrebbero in caso di singoli brevetti concessi a livello nazionale.

Dal 1° giugno 2023 è possibile inoltre, previa concessione di un brevetto europeo, ottenere un brevetto unitario (Unitary Patent UP), ossia un brevetto valido contemporaneamente nei 18 Stati aderenti all’Accordo. Resta salva la possibilità di convalidare il brevetto europeo nei Paesi che non aderiscono all’accordo sul brevetto unitario.

– internazionale: In virtù del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT), è possibile depositare una domanda di brevetto internazionale presso l’Ufficio internazionale (WIPO), l’EPO o qualsiasi altro Ufficio ricevente. Tale procedura PCT non si concretizza con la concessione di un brevetto. Per poter ottenere un vero e proprio diritto di privativa è necessario, entro 30 mesi dalla data di deposito della domanda internazionale, proseguire l’iter di brevettazione, a livello nazionale o regionale, richiedendone la tutela in uno o più paesi di interesse tra i 158 Paesi e regioni aderenti al PCT.  Nei Paesi selezionati, la domanda internazionale proseguirà poi il proprio iter come se fosse una domanda nazionale.

BREVETTO PER MODELLO DI UTILITÀ

Il brevetto per modello di utilità è un titolo di proprietà industriale che permette di tutelare tutti queimodelli nuovi che forniscono particolare efficacia o comodità di impiego quando applicati a macchine, strumenti o altri prodotti, in particolare in virtù della conformazione o configurazione dei modelli stessi.

Il brevetto per modello di utilità ha una validità limitata nel tempo ed è efficace in uno specifico ambito territoriale.

Tale diritto di privativa decorre dalla data di presentazione della relativa domanda e ha una durata di 10 anni. Una volta terminato il diritto di monopolio, l’invenzione diviene di pubblico dominio e può essere sfruttata da chiunque.

Differentemente dalle domande di brevetto per invenzione, un brevetto per modello di utilità viene concesso dall’Ufficio competente senza alcuna preventiva ricerca di anteriorità o esame di merito.

Il brevetto per modello di utilità può essere depositato nelle giurisdizioni che riconoscono tale privativa. In Europa, detti territori sono: Albania, Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Repubblica Moldava, Slovenia, Spagna, Turchia e Ucraina. A livello mondiale, il modello di utilità è riconosciuto in diversi Paesi, tra i quali: Cina, Brasile, Australia, Giappone, Russia e Corea del Sud.

I requisiti di validità, la pubblicazione e gli effetti di una domanda di brevetto per modello di utilità seguono invece gli stessi criteri dei brevetti per invenzione.