SERVIZI
MARCHI
Il marchio d’impresa consiste in un insieme nuovo di segni (parole, disegni, lettere, cifre, colori, suoni, odori) rappresentati graficamente destinati a distinguere i servizi o i prodotti di un’impresa da quelli di altre imprese (generalmente della durata di 10 anni, con possibilità di rinnovo per periodi identici).
In fase di deposito della domanda di registrazione è necessario indicare una o più delle 45 classi merceologiche di prodotti o servizi di interesse, osservando le indicazioni della Classificazione Internazionale di Nizza, consultabile al seguente collegamento.
Principali requisiti per la registrazione di un marchio:
– NOVITÀ: è l’assenza sul mercato di prodotti o servizi contraddistinti da segno uguale o simile;
– CAPACITÀ DISTINTIVA: è la capacità di distinguere un prodotto o servizio da quello di terzi;
– LICEITÀ: è la conformità all’ordine pubblico e al buon costume.
Non possono costituire oggetto di registrazione ad esempio:
– gli stemmi e gli altri segni considerati nelle convenzioni internazionali vigenti in materia, nei casi ed alle condizioni menzionati nelle convenzioni stesse, nonché i segni contenenti simboli, emblemi e stemmi che rivestono un interesse pubblico, a meno che l’autorità competente non ne abbia autorizzato la registrazione;
– i segni idonei ad ingannare il pubblico, in particolare sulla provenienza geografica, sulla natura o sulla qualità dei prodotti o servizi;
– i ritratti di persone senza il consenso delle medesime, i nomi di persona diversi da quello del richiedente, se il loro uso sia tale da ledere la fama ed il decoro di chi ha il diritto di portare tali nomi;
– i segni identici o simili ad un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, se da ciò possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico a causa dell’affinità di prodotti o servizi;
– i segni identici o simili ad un marchio registrato, per prodotti o servizi non affini, ma che godano di una rinomanza nello Stato;
– i segni che possono costituire una violazione di un altrui diritto d’autore, di proprietà industriale o di altro diritto esclusivo;
– i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive;
– i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta al prodotto dalla natura del prodotto stesso;
– i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
– i nomi di persona se notori, i segni usati in campo artistico o sportivo, le denominazioni e le sigle di manifestazioni e quelle di enti ed associazioni non aventi finalità economiche nonché gli emblemi caratteristici di questi, senza il consenso dell’avente diritto;
– i segni identici o simili al marchio registrato anteriormente nello Stato o, se dell’Unione Europea, dotato di una valida rivendicazione di priorità, per prodotti o servizi non affini, se esso goda di rinomanza nello Stato e se l’uso del segno senza giusto motivo consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.
Marchio collettivo
Il marchio collettivo, ha per definizione la funzione di garantire l’origine, la natura e la qualità dei prodotti contrassegnati e può contenere dei nomi geografici.
Questo tipo di marchio viene utilizzato da associazioni o consorzi di produttori appartenenti ad una determinata zona geografica per promuovere i prodotti tipici del territorio.
Marchio Italiano
Il marchio d’impresa è un segno distintivo che serve a contraddistinguere i prodotti che un’impresa produce o mette in commercio o i servizi che offre.
Possono costituire marchi d’impresa: i segni suscettibili di essere presentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, o le combinazioni e le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa, da quelli di altre i
Può ottenere una registrazione per marchio d’impresa chi lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione o nel commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria impresa o delle imprese di cui abbia il controllo.
Anche le Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni possono ottenere registrazioni di marchio.
I diritti nascenti dalla registrazione del marchio durano 10 anni dalla data di presentazione della domanda e sono rinnovabili per identici periodi.
Marchio dell’Unione Europea
Il marchio dell’Unione Europea è un marchio unico valevole sull’intero territorio dell’Unione Europea.
Esso conferisce al suo titolare un diritto valevole in tutti gli Stati Membri dell’Unione Europea e si acquisisce con la registrazione sull’apposito registro tenuto dall’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), che ha sede ad Alicante (Spagna).
La durata del marchio dell’Unione Europea è di 10 anni dalla data di deposito, rinnovabile indefinitivamente per uguali periodi.
Marchio Internazionale
Il deposito di un marchio Internazionale ha carattere unitario, è cioè un deposito effettuato con una procedura semplificata davanti all’ufficio della Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO – OMPI) per ottenere un insieme di marchi nazionali esteri autonomi.
Questo deposito viene effettuato sulla base di un precedente deposito nel paese di origine del depositante o in un paese in cui questi è domiciliato.
Il marchio Internazionale può essere effettuato designando i 107 paesi aderenti all’Accordo di Madrid e/o al Protocollo di Madrid.
Il deposito internazionale ha efficacia nei paesi designati all’atto della presentazione della domanda e nei paesi eventualmente designati in data posteriore alla presentazione della domanda a seguito di una estensione territoriale del marchio Internazionale.
Durante i primi 5 anni della registrazione la validità di questo marchio Internazionale è subordinata all’esistenza ed alla validità della corrispondente registrazione nel paese d’origine.
La registrazione ha una validità di 10 anni ed è rinnovabile per ulteriori periodi decennali.